Calcolo IMU – TASI

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Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. ID 44 del 30/03/2020, ha adottato il Regolamento per l’applic


A chi è rivolto

Proprietari di immobili: fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili, secondo le definizioni di legge.

 

  IMU TASI
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 4,5 per mille -
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 - 1,5 per mille
Con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che si applicherà 1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8 per mille 1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato 1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale - 1 per mille

Scadenza IMU/TASI

Acconto Saldo
16 giugno 17 dicembre

L'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi altre informazioni, anche per le vie telefoniche al seguente numero:
0827 73259 int. 44.
Ufficio tributi »

Come fare

Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:

  • utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
  • utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali)
  • utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione

Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate.

Cosa serve

Eventuale documentazione aggiuntiva viene indicata dall'ufficio competente.

Cosa si ottiene

Pagare tributi IMU

Tempi e scadenze

L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:

la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.

Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.

Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Contatti

telefono: 0827 73259 int. 44

email: uftributisangeloesca@libero.it

pec: protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 08/03/2024

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